STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Insieme Per l’Ultimo Saluto” (IPUS)
Bozza del 06.05.2026
Art. 1 – Denominazione
È costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata "Insieme per l’Ultimo Saluto", di seguito denominata "IPUS".
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in [Comune – Provincia – Indirizzo]. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative o sezioni locali.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea dei soci.
Art. 4 – Natura e principi
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Opera secondo principi di solidarietà, mutuo aiuto e rispetto della dignità umana. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.
Art. 5 – Scopi e finalità
5.1. L’Associazione ha come scopo principale quello di fornire assistenza e sostegno ai propri soci e ai loro familiari in caso di decesso, attraverso aiuto economico, supporto pratico e sostegno morale.
5.2. L’Associazione promuove la sensibilizzazione sulle soluzioni di assicurazione sulla vita e la cultura della prevenzione e della protezione.
5.3. A tal fine organizza eventi, incontri informativi e iniziative di sensibilizzazione, anche in collaborazione con enti e realtà affini.
Art. 6 – Attività
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può svolgere:
raccolta fondi;
erogazione di contributi solidali;
supporto organizzativo;
attività informative e formative.
Art. 7 – Soci
Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione. I soci sono tutti gli iscritti.
Art. 8 – Ammissione dei soci
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato compilando la scheda di iscrizione.
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
9.1. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e il dovere di rispettare lo statuto e i regolamenti.
9.2. Sono tenuti al versamento della quota associativa e, in caso di decesso di un socio, al contributo straordinario stabilito dal Comitato Direttivo entro 5 giorni.
9.3. In caso di inadempienza, le sanzioni sono definite dal regolamento interno.
9.4. Le modalità di contribuzione sono stabilite dal Comitato Direttivo al momento dell’annuncio del decesso, privilegiando canali di pagamento tracciabili.
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1. L’Assemblea degli iscritti;
2. Il Comitato Elettorale (3 membri);
Il Consiglio Direttivo composto da:
Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri (massimo 4)
Il Collegio dei Revisori dei Conti (con eventuali supplenti).
Art. 11 – Assemblea degli iscritti
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Approva il bilancio annuale e delibera sulle materie fondamentali.
Art. 12 – Comitato Elettorale
12.1. I membri sono nominati dall’Assemblea; in fase costitutiva, dall’Assemblea costituente.
12.2. Convoca le elezioni alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di vacanza del Presidente oltre 90 giorni.
12.3. Proclama i risultati entro 7 giorni dalle votazioni.
12.4. In caso di parità, si procede a nuova votazione.
12.5. Possono votare solo i soci in regola con la quota associativa.
12.6. Le modalità di voto sono definite e comunicate almeno 15 giorni prima.
12.7. I candidati alla Presidenza devono presentare la lista del Consiglio Direttivo.
12.8. Il Comitato resta in carica tre anni.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e resta in carica tre anni.
13.1 – Il Presidente
Rappresenta legalmente l’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Inoltre:
redige la relazione annuale;
cura l’applicazione dello statuto;
sviluppa relazioni istituzionali;
esercita le funzioni previste.
13.2 – Il Segretario
È eletto su proposta del Presidente.
In caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni per massimo 90 giorni.Trascorso tale termine, convoca l’Assemblea per accertare la vacanza della carica.
13.3 – Il Tesoriere
Gestisce la contabilità e la situazione economico-finanziaria.
Si occupa di:
incasso quote;
pagamenti;
redazione del bilancio;
gestione dei contributi in caso di decesso.
13.4 – I Consiglieri
Sono eletti nella lista del Presidente (max 4).
Le deleghe sono attribuite successivamente e formalizzate.
Art. 14 – Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori:
è composto da 1 a 3 membri eletti dall’Assemblea;
vigila sulla gestione finanziaria;
esercita il controllo contabile;
resta in carica tre anni.
La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Risorse economiche
Le risorse derivano da:
quote associative;
contributi volontari;
donazioni.
Art. 16 – Bilancio
16.1. L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
16.2. L’Associazione tiene scritture contabili conformi alla normativa.
16.3. Il bilancio è redatto entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 17 – Emolumenti
Non sono previsti compensi. Sono ammessi rimborsi spese documentati.
Art. 18 – Scioglimento
18.1. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea.
18.2. Il Consiglio Direttivo nomina i liquidatori.
18.3. I beni residui sono devoluti a un ente individuato con deliberazione.
Art. 19 – Norma finale
Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile.

